Esclusione dell'applicazione dell'interesse di mora, prassi gravemente iniqua

Pubblicato il 24 ottobre 2014 Il disegno di Legge europea 2013 bis, approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 21 ottobre 2014, prevede, tra gli altri interventi, misure volte alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In particolare, viene previsto che sia applicabile a tutti i contratti pubblici l'obbligo del rispetto del termine, per i pagamenti, dei 30 giorni, salva la possibilità di estendere il pagamento a 60 giorni in caso di oggettive ragioni legate alla natura del contratto.

Riconosciuto, anche il diritto al risarcimento del danno in presenza di clausole “gravemente inique” apposte nei contratti e relative ai ritardati pagamenti.

Di per sé, viene considerata come gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora e quella che esclude il risarcimento per i costi di recupero.
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