Esenzione per l’ex coniuge assegnatario

Pubblicato il 19 ottobre 2007

Il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia, con la risoluzione n. 5 diffusa ieri, ha precisato che non sono tenuti a pagare l’Ici né l’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita, né il coniuge separato o divorziato. Il Dipartimento ha ricordato la sentenza della corte di Cassazione n. 654 del 14 gennaio 2005, che stabiliva che il locatario con patto di futura vendita vanta nei confronti del locatore solo un diritto personale di credito e non un diritto reale di godimento. Del resto, secondo l’articolo 3 della normativa Ici, sono soggetti passivi il proprietario o il titolare di altro diritto reale sugli immobili. Secondo il Dipartimento, non è tenuto a pagare l’imposta neppure il coniuge al quale è stata assegnata la ex casa coniugale, a seguito di separazione o di divorzio, perchè anche in questo caso ha un diritto di natura personale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cndcec: nessuna incompatibilità per il commercialista che affitta l’azienda

03/09/2025

Cassazione: ultras violento, licenziamento legittimo

03/09/2025

Turismo. Lavoro notturno e straordinario festivo detassato fino al 30 settembre

03/09/2025

Contributi 2025 per prodotti DOP e IGP: requisiti, importi e scadenze

03/09/2025

Quota 100 e TFS: diritto alla percezione e trasmissibilità agli eredi

03/09/2025

Composizione negoziata della crisi? Via il sequestro preventivo

03/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy