Esenzione per l’ex coniuge assegnatario

Pubblicato il 19 ottobre 2007

Il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia, con la risoluzione n. 5 diffusa ieri, ha precisato che non sono tenuti a pagare l’Ici né l’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita, né il coniuge separato o divorziato. Il Dipartimento ha ricordato la sentenza della corte di Cassazione n. 654 del 14 gennaio 2005, che stabiliva che il locatario con patto di futura vendita vanta nei confronti del locatore solo un diritto personale di credito e non un diritto reale di godimento. Del resto, secondo l’articolo 3 della normativa Ici, sono soggetti passivi il proprietario o il titolare di altro diritto reale sugli immobili. Secondo il Dipartimento, non è tenuto a pagare l’imposta neppure il coniuge al quale è stata assegnata la ex casa coniugale, a seguito di separazione o di divorzio, perchè anche in questo caso ha un diritto di natura personale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy