Edilizia industria e artigianato. Fondo Prevedi
Pubblicato il 15 luglio 2025
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Sottoscritto il 4 luglio 2025, tra Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai edilizia e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil un accordo relativo al contributo contrattuale al Fondo Prevedi (vai al testo dell'accordo).
Fondo Prevedi
Le parti hanno concordato quanto segue:
- il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti che abbiano una durata superiore a 3 mesi (in caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni). Per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal 4° mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza); l’importo versato per il suddetto 4° mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi 3 mesi, calcolati come sopra indicato.
- Per gli impiegati il cui rapporto sia inferiore a 3 mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A allegata all'accordo (i valori mensili in essa riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro).
- Per gli operai con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B allegata all'accordo (a tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro). Tale importo sarà versato dall’azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L’importo così versato dall’azienda sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l’erogazione della GNF.
L’importo non ha incidenza su alcun istituto retributivo, compreso il t.f.r..
Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (t.f.r. maturando e/o contributo aggiuntivo dell’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini t.f.r.).
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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