Esenzione permesso a costruire Manufatti realmente precari

Pubblicato il 20 aprile 2017

Ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, l'opera deve essere destinata ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione. Non è sufficiente, eventualmente, che si tratti di una manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

Il carattere di precarietà di una costruzione, in altre parole, non va desunto dalla possibile facile e rapida amovibilità dell'opera - ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo - ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente ed essere poi prontamente rimossa.

Inoltre non implica necessariamente precarietà, il carattere stagionale del manufatto o la struttura utilizzata annualmente per soddisfare bisogni ricorrenti e non provvisori, attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione.

Sono questi i principi enunciati dal Tar Sardegna, accogliendo le ragioni di una S.r.l. titolare di una concessione demaniale marittima, che si era opposta al provvedimento con cui il Comune le aveva vietato – sul presupposto che violasse il Regolamento edilizio - lo svolgimento, per una durata inferiore a 180 giorni, di attività commerciali di vendita al dettaglio in alcuni chioschi, non ancorati né infissi al suolo, totalmente temporanei ed amovibili.

Necessità imprenditoriali contingenti Opera precaria

Nel caso di specie – rilevano i giudici amministrativi con sentenza n. 254 del 12 aprile 2017 – è evidente che si tratti di opere finalizzate a soddisfare una necessità imprenditoriale contingente, per poi essere prontamente ed integralmente rimosse.

Né tale connotazione di precarietà può qui ritenersi preclusa dalla c.d. stagionalità, posto che l’iniziativa economica della ricorrente tende, sì, a beneficiare del flusso turistico che gravita sul territorio solitamente in coincidenza della stagione estiva; ma detto flusso potrebbe tuttavia derivare anche da altre manifestazioni di rilevanza e risonanza, le quali ben potrebbero svolgersi anche in altre stagioni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy