Esercizio abusivo. Basta un atto

Pubblicato il 11 marzo 2014 E' stata confermata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 11493 del 10 marzo 2014 – la condanna per esercizio abusivo della professione impartita nei confronti di una praticante avvocato abilitata al patrocinio che aveva trattato una causa di risarcimento danni eccedente le sue specifiche competenze.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha evidenziato che il reato in oggetto non richiede alcuna attività continuativa e organizzata della professione esercitata abusivamente ma si perfeziona anche con il compimento di un solo atto abusivo.

Di alcun rilievo le doglianze evidenziate dalla difesa dell'imputata la quale aveva dedotto di aver agito senza compenso, posto che l'attività era stata rivolta in favore della madre. Secondo la Suprema corte, tuttavia, la rilevanza economica o i risvolti patrimoniali dell'attività abusivamente esercitata sono da considerare elementi estranei alla struttura dell'illecito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy