Esito positivo dell’affidamento in prova ed estinzione di ogni effetto penale

Pubblicato il 01 marzo 2012 Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 5859 del 15 febbraio 2012, hanno annullato una sentenza penale di merito nel punto relativo alla ritenuta rilevanza della recidiva per effetto di tre precedenti condanne penali. I giudici di legittimità hanno affermato che di queste condanne, in realtà, non avrebbe dovuto tenersi conto in considerazione del fatto che le relative pene, previo cumulo, erano state eseguite con affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo dichiarato dal Tribunale di sorveglianza.

Contestualmente, il massimo consesso di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto “l’estinzione di ogni effetto penale determinata, per dettato dell’articolo 47 comma dodicesimo dell’ordinamento penale, dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle condanne relative non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, discendendo tale conseguenza dalla previsione dell’articolo 106 Codice penale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy