Esodo incentivato nel Credito. Obbligo di riscatto con accordo

Pubblicato il 13 luglio 2019

Il ministero del Lavoro fornisce delucidazioni, con rifermento alla procedura di esodo incentivato del settore del credito, sul riscatto diretto che grava sul datore di lavoro.

In particolare, viene chiesto di dare un parere, nell’ambito della procedura di esodo incentivato, sulla facoltatività o meno del riscatto dei periodi contributi aggiuntivi, da parte del datore di lavoro, per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Il riferimento normativo è alla L. n. 232/2016 che, per il triennio 2017-2019, ha previsto la possibilità per i dipendenti del settore del credito ordinario e cooperativo di accedere ad un assegno straordinario per il sostegno al reddito.

Il provvedimento di attuazione - decreto interministeriale 3 aprile 2017 – stabilisce che siano i Fondi di solidarietà a versare gli oneri correlati a periodi riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso allo strumento, per quei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.

Spetta ai datori di lavoro versare gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili. Sul punto la circolare Inps n. 188/2017 ha specificato che il datore di lavoro ha la facoltà di esercizio del riscatto o di ricongiunzione dei periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, da parte dei lavoratori occupati.  

Riscatto obbligatorio se lo prevede l’accordo

Sulla natura del riscatto in parola, l’interpello del ministero del Lavoro n. 5 dell’11 luglio 2019 precisa che la legge 232/2016 ha introdotto misure per la gestione occupazionale degli esuberi nell’ambito del settore del credito. Ciò deve essere attuato intraprendendo un percorso di confronto sindacale, al fine di contemperare le esigenze dei lavoratori con quelle dei datori di lavoro.

Nello specifico, non si prevede nessun obbligo, da parte del datore di lavoro, di esercitare la domanda di riscatto a favore dei propri dipendenti.

L’accesso alla prestazione straordinaria è subordinato all’osservanza della relativa procedura, attivata in base ad appositi accordi collettivi stretti tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

E’ con tale accordo collettivo che vengono stabiliti i termini e le modalità per l’attuazione della procedura di esodo. L’accordo può essere depositato alla competente sede Inps, che verificherà l’esistenza dei requisiti e l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Tale cessazione deve avvenire non oltre il 30 novembre 2019.

Quindi, a seguito dell’accordo siglato, il datore di lavoro è soggetto al pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario e, se previsto, alle questioni legate al riscatto dei contributi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy