Esonero contributivo. Ulteriori chiarimenti INPS

Pubblicato il 04 novembre 2015

L’INPS, con circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Più nello specifico l’Istituto ha fornito istruzioni relative a:

Seguono chiarimenti per l’omogenea applicazione della normativa con particolare riferimento a:

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo in questione non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, di cui all’art. 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012.

A tal proposito, sottolinea l’Istituto, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della Legge n. 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge n. 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla Legge n. 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.

Durata dello sgravio

Chiarisce la circolare che il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Tuttavia, il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

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