Esonero per assunzioni a tempo indeterminato anche per il 2016

Pubblicato il 22 ottobre 2015

L’art. 13 della Bozza del DDL Stabilità 2016 conferma anche per il 2016 lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

L’agevolazione dovrebbe consistere in un esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Il limite massimo di esonero sarebbe pari a 3.250 euro su base annua e spetterebbe ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetterebbe neanche con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio (anche se relativo alla Legge n. 190/2014, art. 1, c. 118) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Inoltre, l’esonero non spetterebbe ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.

Per i datori di lavoro del settore agricolo il nuovo esonero si applicherebbe:

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