Caldo eccessivo: come accedere alla cassa integrazione
Pubblicato il 10 luglio 2025
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In situazioni climatiche critiche, il datore di lavoro deve sospendere o ridurre l’attività lavorativa, eventualmente accedendo agli ammortizzatori sociali. Nostro malgrado, torna nuovamente in auge il tema della cassa integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Le richieste, a seconda della specifica fattispecie, possono essere vagliate dall’Istituto previdenziale sia laddove presentate con causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori che con causale eventi meteo, temperature elevate.
L’accesso alla misura, sempreché non siano attuabili ulteriori strumenti per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, è stato riepilogato dall’INPS nel messaggio 3 luglio 2025, n. 2130.
Caldo eccessivo: i provvedimenti regionali
L’eccessiva ondata di caldo, superiore alla media stagionale, ha condotto gli organi amministrativi regionali ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità e salute pubblica, volte a restringere i tempi di lavoro per quelle lavorazioni ad attività fisica intensa, prestata in esposizione prolungata al sole.
Fatte salve specifiche disposizioni territoriali, le ordinanze in argomento – già viste anche negli anni passati – prevedono un vero e proprio divieto di prestare attività lavorativa, la cui inosservanza è punita ai sensi dell’art. 650, Codice Penale, sempreché il fatto non costituisca reato più grave.
Generalmente, i settori interessati dalle ordinanze regionali citate prevedono che il divieto in argomento si applichi in presenza congiunta dalle seguenti caratteristiche:
- le attività lavorative appartengano a settore specifici, per antonomasia ad alto rischio, come quello edile o agricolo;
- i lavoratori siano impiegati in attività con esposizione al sole e con attività fisica qualificabile come intensa;
- limitatamente all’arco temporale tra le 12.30 e le 16.00, per il periodo compreso tra la data di emanazione dell’ordinanza ed il 31 agosto;
- la limitazione opera per quelle giornate in cui, stando al luogo di effettivo svolgimento della prestazione, il rischio sul portale Worklimate sia evidenziato come “Alto”.

Sulla piattaforma Worklimate, le imprese interessate dai provvedimenti potranno, dunque, consultare le previsioni giornaliere alla luce delle ordinanze vigenti, selezionando, nel percorso guidato, se trattasi di “lavoratori al sole” ovvero di “lavoratori all’ombra”, nonché se l’attività fisica è classificabile come “intensa” o “moderata”.
Attività fisica intensa |
Attività fisica moderata |
|
|
Diverse regioni italiane hanno adottato ordinanze che vietano il lavoro all’aperto per le fasce orarie sopra evidenziate. Ecco il riepilogo aggiornato:
Regione |
Ordinanza |
Valore worklimate di riferimento |
Divieto attività lavorativa |
Validità ordinanza |
Abruzzo |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
30/06 - 31/08 |
Basilicata |
n. 202500001 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico |
23/06 - 31/08 |
n. 202500002 |
12:00 ALTO |
cantieri edili e affini |
02/07 - 31/08 |
|
Calabria |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
10/06 - 31/08 |
Campania |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
18/06 - 31/08 |
Emilia Romagna |
n. 150/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed affini, piazzali logistica |
02/07 - 15/09 |
Friuli Venezia Giulia |
n. 1/2025/SAL |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave |
03/07 - 15/09 |
Lazio |
n. Z00001/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed affini, rider e logistica |
30/05 - 15/09 |
Liguria |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
28/06 - 31/08 |
Lombardia |
n. 348/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave |
02/07 - 15/09 |
Marche |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed affini, logistica |
04/07 - 31/08 |
Molise |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
02/07 - 31/08 |
Piemonte |
n. 1/2025/XII |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
02/07 - 31/08 |
Puglia |
n. 350/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave |
18/06 - 31/08 |
Sardegna |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
26/06 - 31/08 |
Sicilia |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave |
26/06 - 31/08 |
Toscana |
n. 2/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave |
25/06 - 31/08 |
Umbria |
n. 1/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
17/06 - 31/08 |
Veneto |
n. 87/2025 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave |
03/07 - 31/08 |
Caldo eccessivo: doppio accesso agli ammortizzatori sociali
Con il messaggio 3 luglio 2025 n. 2130, l’Istituto previdenziale ha riepilogato le attuali misure di ricorso agli ammortizzatori sociali per la gestione delle ipotesi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
In particolare, l’Istituto previdenziale rammenta che le richieste di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con accesso agli ammortizzatori sociali per eccessivo caldo, potranno seguire due distinte strade parallele laddove vi sia una contestuale ordinanza della pubblica autorità e/o la registrazione di picchi di calore superiori a 35° C. Specificatamente, dovranno essere utilizzate le seguenti causali:
- ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8, comma 2, decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442);
- eventi meteo per temperature elevate.
Nel primo caso, i datori di lavoro dovranno indicare, nella relazione tecnica allegata alla domanda, gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare. In tale fattispecie, le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione indicate negli specifici provvedimenti dell’Autorità competente, al verificarsi delle condizioni e delle limitazioni dalla stessa previste.
Nel caso della causale per eventi meteo per temperature elevate, invece, il trattamento di integrazione salariale potrà essere richiesto anche per ulteriori periodi che, comunque, non consentano di svolgere la prestazione lavorativa. A tal fine, i datori di lavoro dovranno specificare nella relazione tecnica:
- di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate;
- eventualmente citare l’ordinanza della pubblica Autorità (senza doverla allegare) che vieta lo svolgimento di attività lavorativa in determinate fasce orarie;
- la tipologia di attività lavorativa sospesa o ridotta in funzione dell’evento accusato.
Come da prassi consolidata, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature superino i 35°C, ovvero nelle ipotesi in cui, pur in presenza di temperature inferiori, vi siano condizioni di temperatura percepita, umidità o particolari lavorazioni che richiedano l’utilizzo di materiali e macchinari che producono a loro volta calore, tali da non consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, è sempre fortemente consigliabile redigere una relazione tecnica in modo completo ed esaustivo, non solo facendo riferimento all’evento meteorologico accusato, ma anche alle attività lavorative da svolgersi, avendo riguardo sia alla loro tipologia sia alle modalità di svolgimento.

Si rammenta che, per il medesimo periodo e per i medesimi lavoratori, non è possibile presentare domande di accesso al trattamento di integrazione salariale con differenti causali.
I trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” ovvero con causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste (artt. 5, 29, comma 8, e 33, comma 2 decreto legislativo n. 148/2015);
- il termine di presentazione della domanda è fissato all’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all’articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei), l’informativa di cui al punto precedente è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti di sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

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