Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

Pubblicato il 12 dicembre 2025

Con una circolare congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, richiamata dall’avviso dell’Agenzia delle Dogane dell'1 dicembre, le amministrazioni competenti hanno ricordato l’avvio, a partire dal 15 dicembre 2025, delle nuove modalità di notifica per l’esportazione di rottami metallici verso Paesi extra-UE.

L’intervento si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dall’articolo 30 del Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, e introduce una piattaforma digitale dedicata per la gestione delle notifiche, con l’obiettivo di rendere il processo più strutturato, trasparente e uniforme per tutti gli operatori.

Decorrenza e periodo transitorio

Le nuove modalità entrano ufficialmente in vigore il 15 dicembre 2025. La piattaforma è resa disponibile già dal 10 dicembre, così da consentire agli utenti di prendere confidenza con le funzionalità prima dell’avvio operativo.

NOTA BENE: È previsto un periodo transitorio dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, durante il quale le notifiche dovranno essere effettuate:
Dal 16 marzo 2026, salvo diverse indicazioni, la piattaforma costituirà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche.

A cosa serve la nuova piattaforma

La piattaforma digitale non modifica gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, ma rappresenta uno strumento di supporto operativo per gli operatori economici.

Grazie a una procedura guidata, il sistema consente di:

L’obiettivo è garantire una maggiore chiarezza e tracciabilità delle informazioni relative alle esportazioni di rottami metallici verso Paesi extra-UE.

Accesso e compilazione delle notifiche

L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID ed è consentito:

Una volta effettuato l’accesso, l’utente è guidato nell’inserimento dei dati richiesti, tra cui:

Aggiornamento e controllo dei dati

Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori sono tenuti a verificare la coerenza e completezza delle informazioni comunicate, aggiornandole se necessario in base ai dati registrati in ambito doganale.

In particolare, dovrà essere indicata la data di accettazione della dichiarazione e motivati eventuali scostamenti superiori ai 15 giorni. È inoltre possibile rettificare alcuni dati, mentre per il peso netto è previsto un margine massimo di variazione del 5%.

Al termine della procedura, la piattaforma consente di scaricare un documento riepilogativo PDF firmato digitalmente e protocollato, nonché un file Excel contenente i dati inseriti.
Le amministrazioni raccomandano la massima attenzione nella compilazione e nell’aggiornamento delle informazioni, poiché eventuali difformità potrebbero comportare verifiche da parte degli uffici competenti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

CCNL Sistemazioni idraulico-forestali - Ipotesi di accordo del 4/12/2025

12/12/2025

Sistemazioni idraulico-forestali. Rinnovo Ccnl

12/12/2025

Autoliquidazione Inail: basi di calcolo, servizi online e nuove regole operative

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy