Esteso il concetto di fatto notorio

Pubblicato il 25 maggio 2009
Di seguito il contenuto di tre pronunce di Cassazione in materia di comunione legale dei beni tra coniugi.

Con la sentenza n. 11141 del 13 maggio 2009, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso avanzato da una donna contro la decisione con cui i giudici di appello avevano giudicato che, in sede di scioglimento di comunione legale dei beni con il coniuge, il valore di un appartamento di proprietà dei consorti, a Roma, dovesse essere valutato anche in relazione delle oscillazioni del mercato immobiliare. Per la Corte, in particolare, queste ultime devono essere fatte rientrare nel concetto di fatto notorio essendo ormai note a tutti i cittadini anche se non si posseggono particolari conoscenze tecniche.

Con altra decisione – la n. 4856 del 2009, la Cassazione ha invece sottolineato come la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi ai beni in comunione legale spetti a entrambi i coniugi potendo ciascuno di essi esperire qualsiasi azione a tutela della proprietà o godimento dei beni comuni senza che sia necessaria la presenza dell'altro coniuge; non si ha, in quest'ipotesi, un litisconsorzio necessario.

Infine, nel testo della sentenza n. 2569 del 2009, la Suprema corte statuisce che gli acquisiti societari di partecipazione a società di persone fatti anche solo da uno dei coniugi in costanza di matrimonio costituiscono oggetto della comunione legale tra coniugi.
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