Esteso l’intervento dei fondi di solidarietà bilaterale. Interpretazione “finalistica” del Lavoro

Pubblicato il 03 gennaio 2013 La Legge n. 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro ha previsto la possibilità, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

La legge di Stabilità (L. n. 228/2012), al comma 251, prevede la sostituzione del comma 31 dell’articolo 3 della legge Fornero, là dove si prevedeva che i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile”.

Il nuovo dettato del comma 31, infatti, prevede che i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria”.

Tale nuova formulazione normativa sembra introdurre un limite alquanto rigido alla possibilità di intervento dei suddetti fondi. Di qui, la necessità di un chiarimento da parte del ministero del Lavoro.

Con la nota interpello n. 39 del 21 dicembre 2012, il Ministero ritiene che il citato comma 31 dell’articolo 3 vada “finalisticamente” e sistematicamente interpretato. A tal proposito, infatti, si precisa che, al fine di garantire “adeguate” forme di sostegno al reddito, la disposizione deve essere interpretata nel senso che la prestazione dei fondi di solidarietà  <<non può non assicurare un intervento di durata "almeno pari ad un ottavo delle ore lavorabili"
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