Estradizione: se viene contestata l'identità occorrono confronti affidabili

Pubblicato il 28 agosto 2010
La Corte di legittimità, con sentenza n. 32369 del 27 agosto, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione di un cittadino ucraino a seguito del provvedimento con cui il Tribunale di Golosiyivskyy ne aveva ordinato la cattura per il reato di omicidio premeditato. 

In particolare, è stato parzialmente accolto il ricorso avanzato dall'estradando il quale, affermando di avere un nome e generalità diverse, lamentava un vizio di motivazione in punto di accertamento della sua reale identità. La Corte di legittimità, ritenendo sussistenti oggettive lacune in merito, ha così imposto un nuovo esame di merito. Di fronte alla contestazione di identità dell'estradando – si legge nel testo della decisione – “la documentazione trasmessa dall'autorità ucraina avrebbe dovuto essere avvalorata attraverso metodologie scientifiche di sicura affidabilità (quali il confronto delle impronte dattiloscopiche, l'esame del Dna et similia) non essendo appagante il mero apprezzamento di corrispondenza della fisionomia sulla base di immagini riprodotte sulle fotocopie di documenti, peraltro di scarsa qua-lità, trasmesse dall'autorità richiedente". Nel provvedimento di rinvio la Corte sollecita inoltre un'indagine sui pericoli di violazione dei diritti umani denunciati dall'arrestato, assumendo informazioni attraverso organizzazioni internazionali di «riconosciuta autorevolezza”.
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