Estratto conto non opponibile a curatore

Pubblicato il 27 agosto 2016

La banca che vanti una ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione a quest’ultimo stato, di dare piena prova del suo credito, assolvendo al relativo onere attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto.

Lo stesso istituto, tuttavia, non può pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che derivano, soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.

Negata ammissione passivo a banca 

Conseguentemente, risulta legittima la mancata ammissione della banca al passivo del correntista fallito laddove l’estratto del conto corrente formato in epoca postfallimentare non abbia alcuna data certa opponibile al curatore.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17354 depositata il 26 agosto 2016.

Nel testo della decisione, i giudici di legittimità hanno precisato come il carattere di incontestabilità che assume, nei confronti del cliente, l’estratto del conto corrente bancario comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato, non è ravvisabile verso il curatore del fallimento, proprio in quanto terzo.

Nei confronti di quest’ultimo, si può infatti pervenire ad un’analoga vincolatività soltanto nel concorrente riscontro di tutti gli elementi che rendano la storia contabile di quel rapporto opponibile alla massa dei creditori.

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