Euro-test di legittimità ai limiti nell’Iva di gruppo

Pubblicato il 21 maggio 2008 La questione pregiudiziale all’esame dei giudici di Lussemburgo, chiamati a decidere nel caso Amplifin-Ampliscientifica (la sentenza è attesa per domani) sulla legittimità, rispetto alle norme europee, dei limiti imposti dal nostro ordinamento alla compensazione infragruppo dei debiti e dei crediti Iva, riguarda la facoltà riconosciuta agli Stati Ue dall’articolo 11, comma 1, della direttiva 2006/112/Ce, di considerare “come unico soggetto passivo le persone (...) che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”. Il legislatore italiano ha esercitato questa facoltà con l’articolo 73, comma 3, del Dpr 633/72 e con il decreto di attuazione 13 dicembre 1979, ma introducendo delle limitazioni che riguardano soprattutto la natura degli enti ammessi all’agevolazione (società di capitali nazionali o, se comunitarie, con forma societaria “equipollente”), il “peso” del vincolo societario tra società che si vuol coinvolgere nella liquidazione “di gruppo” (in una percentuale superiore al 50% del loro capitale) e il periodo della sua sussistenza (a partire dall’inizio dell’anno solare precedente a quello in cui si intende far valere la liquidazione di gruppo). Il dubbio è se tali limitazioni, introdotte per la discrezionalità riconosciuta dalla norma comunitaria che non regola nel dettaglio le modalità attuative dell’Iva di gruppo, sconfinino nella discriminazione ingiustificata.
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