Evasione fiscale, confiscabile l'immobile prima casa

Pubblicato il 28 febbraio 2022

Confermato, dalla Corte di cassazione, il sequestro preventivo emesso nei confronti dell'immobile prima casa di un imprenditore, nell'ambito di un'indagine per i reati di evasione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L'interessato si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando che il Tribunale del riesame, nel confermare la misura cautelare, aveva disatteso il motivo dallo stesso promosso, volto a dedurre l'impossibilità di assoggettare la prima casa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Egli aveva inoltre dedotto che la casa di abitazione sottoposta a sequestro era stata destinata a far fronte ai bisogni della famiglia, con costituzione di apposito fondo patrimoniale: ne discendeva il vincolo di impignorabilità relativa, complementare a quello posto dall'art. 76, comma 1, lettera a) del DPR n. 602/1973 per i debiti tributari.

Con sentenza n. 6765 del 25 febbraio 2022, la Terza sezione penale della Cassazione ha disatteso tali doglianze.

In primo luogo, gli Ermellini hanno evidenziato come il Tribunale si fosse attenuto al principio di diritto affermato in sede di legittimità, secondo cui, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare di cui all'art. 76, comma 1, lett. a), DPR n. 602/1973, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), Dl n. 69/2013:

Il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare - ha spiegato la Corte - non riguarda la "prima casa", ma l'unico immobile di proprietà del debitore: il concetto è evidentemente diverso da quello di prima casa, avendo a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.

La disposizione in questione, inoltre, non fissa un principio generale di impignorabilità, in quanto si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altri categorie di creditori. Il predetto limite, comunque, non trova applicazione in caso di confisca penale.

Sequestrabili anche i beni del fondo patrimoniale familiare

Infondato, a seguire, è stato giudicato anche il secondo motivo di ricorso, relativo al fatto che l'immobile sequestrato era incluso in fondo patrimoniale familiare.

Sul punto, la Corte ha richiamato il consolidato principio ai sensi del quale, "in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti".

I beni costituenti il fondo patrimoniale, così, possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in quanto sui medesimi grava un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato.

Ne consegue che tali beni rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

07/05/2024

Aggiornamenti al Codice della Crisi d'Impresa: impatti sulle procedure di insolvenza

07/05/2024

Il contratto di apprendistato di primo livello

07/05/2024

Post diffamatorio su Facebook: sì al licenziamento per giusta causa

07/05/2024

CCNL Commercio terziario servizi, Conflavoro - Accordo del 15/4/2024

07/05/2024

Ccnl Commercio terziario servizi Conflavoro. Modifiche e integrazioni

07/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy