Evoluzione normativa in materia di licenziamento del dirigente

Pubblicato il 07 giugno 2010

Nel corso degli anni si è assistito ad un’evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia di licenziamento, con la previsione di appositi limiti alla libertà di recesso da parte del datore di lavoro.

Inizialmente, la legge n. 604/1966 aveva espressamente disciplinato la materia del licenziamento nei confronti della categoria dei lavoratori dipendenti. L’evoluzione normativa ha esteso la tutela anche alla categoria dei quadri e, poi, dei dirigenti. Le sanzioni previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, relative alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento danno, sono oggi estese anche ai dirigenti, nel solo caso in cui essi risultino “vittime” di licenziamenti discriminatori.

La materia del licenziamento dei dirigenti è regolata dalle norme del Codice civile, che specificatamente non prevedono una motivazione per il recesso dal rapporto di lavoro, ma solo il rispetto di un termine di preavviso oppure il pagamento di un’indennità sostitutiva. Unica eccezione fa l’articolo 2119 del C.c., che prevede il licenziamento del dirigente senza preavviso in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

La successiva legge n. 108/1990, ha imposto l’onere per il datore di lavoro di intimare per iscritto il licenziamento anche nei confronti dei dirigenti. A seguire, è intervenuta la contrattazione collettiva, la quale - anche se la legge non richiede la sussistenza di una motivazione per licenziare un dirigente - ha introdotto limitazioni convenzionali alla facoltà di recesso, imponendo la presenza di una motivazione e giustificazione per il licenziamento.

In assenza di una motivazione o in mancanza di una sua valida giustificazione, il dirigente licenziato può ricorrere a un collegio arbitrale oppure al giudice del lavoro, per richiedere il pagamento di un’indennità supplementare, che può variare in relazione all’età del dirigente.

La giurisprudenza, con varie sentenze emesse nel corso degli ultimi anni, si è espressa sulla "giustificazione" del licenziamento del dirigente, non facendolo necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro, ma anche semplicemente fondandolo sul legittimo esercizio del potere riservato all’imprenditore di riorganizzare le risorse umane della propria azienda, in modo da consentire una gestione non in perdita della stessa.

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