Commette truffa aggravata, il medico della Asl che svolge attività libero professionale durante l’orario di servizio, non timbrando il cartellino di uscita tutte le volte che si assenta dalla struttura pubblica per recarsi presso lo studio privato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, accogliendo il ricorso di una struttura sanitaria.
E non vale ad esonerare il medico – secondo i giudici supremi, con sentenza n. 6280 del 9 febbraio 2017 - l’argomentazione secondo cui egli avrebbe comunicato tutte le prenotazioni extramoenia alla Asl, senza dunque alcuna volontà di indurla in errore; sicché la stessa avrebbe dovuto sapere che l’imputato svolgeva attività libero professionale durante l’orario di lavoro.
In ogni caso, difatti, l’Azienda sanitaria ha provveduto ad erogare al sanitario in questione l’intera retribuzione, per un monte ore non veritiero. Né giova in proposito all'imputato, l’addotta disorganizzazione della Asl – di cui oltretutto lo stesso si è approfittato – dovuta ad assenza di controlli, mancata trasmissione di report giornalieri ed asimmetrie informative tra i diversi uffici.
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