ExtraUE richiedenti asilo Occupazione irregolare

Pubblicato il 29 luglio 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14751 del 26 luglio 2016, ha risposto ad un quesito inerente l'occupazione irregolare di cittadini extracomunitari, richiedenti protezione internazionale ed asilo politico.

Dopo aver analizzato le norme in materia, il Ministero ha chiarito che in sede di verifica ispettiva è necessario acquisire la ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, dal cui rilascio vanno calcolati i sessanta giorni per l'espletamento dell'attività lavorativa.

Qualora, poi, venga riscontrata l'occupazione "in nero" - per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione - dei cittadini stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda, troverà applicazione la maxi sanzione ma non potrà ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998.

Infatti, il modello di ricevuta, approntato dal Ministero dell'Interno, oltre a specificare che la stessa assume valore di permesso di soggiorno provvisorio, attesta che, decorso il termine di legge dal rilascio della ricevuta, il cittadino straniero “è autorizzato a svolgere attività lavorativa”.

In tutti i casi in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio (o più correttamente la ricevuta della verbalizzazione della domanda) anche laddove la manifestazione di volontà sia stata espressa ma non verbalizzata, ovvero non siano ancora trascorsi i sessanta giorni dal rilascio della ricevuta, il personale ispettivo seguirà le stesse procedure previste in caso di irregolare occupazione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, compreso l'interessamento delle forze dell'ordine per la verifica della posizione dei cittadini stranieri.

In tali casi – conclude la nota ministeriale - ferma restando la configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 22, comma 12, del D.Lgs. N. 286/1998, e la contestazione della fattispecie aggravata di maxi sanzione, sarà anche esclusa l'operatività della diffida perché il lavoratore extraUE non può essere considerato "occupabile".

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