ExtraUE Tassa sui permessi di soggiorno

Pubblicato il 04 novembre 2016

Il D.I. 6 ottobre 2011 ha stabilito oneri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno pari a:

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 6095/2016, ha annullato il suddetto Decreto Interministeriale ma il Consiglio di Stato, con Decreto presidenziale n. 3903/2016, in accoglimento di istanza cautelare, ha sospeso l’esecutività di tale sentenza a seguito del ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 7047/2016 REG.RIC., che si è definitivamente pronunciato sull’appello proposto, il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 43699 del 26 ottobre 2016, ha disposto che gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall’articolo 5, comma 2 ter, del TUI, fermo restando l’obbligo del versamento relativo al costo del pse.

Specifica, a tal proposito, la circolare ministeriale che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del citato contributo.

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