Ai sensi dell'articolo 17 del DLgs. n. 241/1997, i contribuenti che eseguono versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali hanno facoltà di compensare con il modello F24, nei confronti degli stessi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS), i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
In generale, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e relative addizionali, all’Irap ed alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Tuttavia, le regole di presentazione “preventiva” della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui non si applicano ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) ed alle compensazioni cd. “verticali o interne”. Va detto che l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia.
La legge di bilancio 2024 ha inserito alcune disposizioni volte a rendere più stringente il regime delle compensazioni dei crediti nel modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.
Con la Legge di bilancio 2026, poi, è stato previsto - a partire dall'1.1.2026 - il divieto di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 50.000 (la soglia vigente per il 2025 è 100.000 euro).
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