Fabbricati rurali senza Ici per l’agricoltore pensionato

Pubblicato il 21 aprile 2006

tributaria regionale del Lazio decide – sentenza 180 del 22 febbraio 2006 – che l’agricoltore pensionato abbia diritto all’esenzione Ici per il fabbricato rurale anche non possedendo partita Iva. Il fabbricato, il cui proprietario può ben essere soggetto diverso da colui che conduce il fondo (anche un pensionato, purché possegga i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge), non è vincolato alla corresponsione dell’Imposta comunale sugli immobili se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9 del decreto legge 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994. La ruralità implica, comunque, l’esistenza in capo ai fabbricati o alle porzioni di essi, di condizioni espressamente indicate dallo stesso articolo 9 dell’appena citato decreto 557.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso illecito di dati personali in ambito disciplinare: monito del Garante privacy

07/07/2025

CCNL Servizi ambientali - Verbale di accordo dell'1/7/2025

07/07/2025

Tutela INAIL per i lavoratori delle piattaforme digitali: nuovi chiarimenti

07/07/2025

Medici radiologi e tecnici di radiologia: ecco le prestazioni Inail 2025

07/07/2025

Riscatto e benefici pensionistici per il personale del Corpo forestale

07/07/2025

Decreto su responsabilità erariale: legge di conversione in GU

07/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy