Fabbricati rurali senza Ici per l’agricoltore pensionato

Pubblicato il 21 aprile 2006

tributaria regionale del Lazio decide – sentenza 180 del 22 febbraio 2006 – che l’agricoltore pensionato abbia diritto all’esenzione Ici per il fabbricato rurale anche non possedendo partita Iva. Il fabbricato, il cui proprietario può ben essere soggetto diverso da colui che conduce il fondo (anche un pensionato, purché possegga i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge), non è vincolato alla corresponsione dell’Imposta comunale sugli immobili se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9 del decreto legge 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994. La ruralità implica, comunque, l’esistenza in capo ai fabbricati o alle porzioni di essi, di condizioni espressamente indicate dallo stesso articolo 9 dell’appena citato decreto 557.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: nuova proroga per l’APE Sociale

21/10/2025

Durc di congruità obbligatorio anche per imprese non edili: quando?

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

20/10/2025

Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

20/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy