Falcidia Regole in ragione del tempo

Pubblicato il 02 gennaio 2017

La Cassazione a Sezioni unite ha chiarito che la non falcidiabilità del credito Iva, ex articolo 182-ter della legge fallimentare (regio decreto 267/42) in vigore fino al 31 dicembre 2016, si applica solo nel caso di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. Non è ammessa l'estensione ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione fiscale. Così la Corte, con la sentenza n. 26988 depositata il 27 dicembre 2016.

Si precisa che la decisione riguarda i concordati non disciplinati, ratione temporis, dalla nuova versione dell’articolo 182-ter della legge fallimentare, riscritto dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 81, legge 232/2016), in vigore dal 1° gennaio 2017.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy