Fallimenti al nodo revoca

Pubblicato il 27 aprile 2009

Con la riforma fallimentare è cambiata la revocatoria nei confronti delle banche. Così, ai sensi dell'art. 70, comma 3, della legge fallimentare, risulta revocabile il rientro inteso come differenza tra ammontare massimo delle pretese della banca nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e il saldo finale. Anche alla luce delle nuove previsioni, tuttavia, rimangono i dubbi sulla disciplina applicabile alle rimesse bancarie (art. 67 L. Fall.). Sul punto, nonostante l'interpretazione tentata dai Tribunali di Milano, Pescara e Brescia, non si è ancora giunti ad una soluzione condivisa. La decisione più nota è quella del tribunale del capoluogo lombardo del 27 marzo 2008.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy