Fallimenti, in arrivo le correzioni

Pubblicato il 18 aprile 2007

E’ stato raggiunto ieri un accordo su una proposta di decreto legislativo che dovrebbe apportare le correzioni definitive al diritto fallimentare. Il testo dovrebbe essere presentato già oggi al preconsiglio, per poi essere esaminato al Consiglio dei Ministri del prossimo 24 aprile. I tempi si fanno sempre più stretti, anche in vista di una delega che scadrà a metà luglio e che per la sua attuazione ha visto coinvolti, in primis, Palazzo Chigi e il ministero della Giustizia. La bozza di decreto, che più volte ha richiamato gli interventi delle associazioni (Confindustria, Abi e Assonime), costituisce ora un valido compromesso tra coloro che avrebbero preferito fare meno interventi possibili sulla riforma del diritto fallimentare e coloro che, invece, avrebbero voluto una riforma molto più drastica e radicale. Tra le novità più eclatanti sull’argomento si segnalano quelle relative alle soglie di fattibilità. Viene inserito tra i parametri al di sotto dei quali non è possibile la dichiarazione di fallimento un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore a 300mila euro. L’onere della prova sul superamento delle soglie ricade sull’imprenditore, che dovrà presentare una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario con una descrizione delle condizioni dell’azienda. Infine, si aggiunge il requisito dell’arco temporale che è quello dei 3 anni precedenti la data dell’istanza di fallimento.

Sul versante procedurale, le azioni che nascono dal fallimento comprese le revocatorie verranno affrontate non più con il rito camerale, ma con quello ordinario. Ritorna la possibilità, a determinate condizioni, di dichiarazione d’ufficio del fallimento anche in assenza di iniziativa da parte del debitore, dei creditori e del Pm.

Nel concordato preventivo viene chiarito che i creditori privilegiati possono essere pagati anche in maniera non integrale pur conservando una tutela relativa alla vendita dei beni a prezzi di mercato. La relazione sulla fattibilità di patto preventivo e accordo di ristrutturazione dovrà essere attestata da un revisore. Infine, sul concordato fallimentare è stabilito che la mancata risposta dei creditori alla proposta vale come assenso e che per la presentazione serve sempre il parere positivo del comitato dei creditori.

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