La dichiarazione di fallimento interviene anche e nonostante l’eventuale mancata comparizione del creditore all’udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell’istanza da lui proposta.
Nel nostro ordinamento, infatti, non vi è alcun automatismo tra mancata presenza del creditore e rinuncia al ricorso.
Il giudice fallimentare, in definitiva, una volta verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, deve decidere, nel merito, sull’istanza presentata per la dichiarazione del fallimento.
Va esclusa, ciò posto, la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a procedere.
Così la Corte di cassazione, Prima sezione civile, nell’ordinanza n. 30445 del 21 novembre 2019.
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