Fallimento dell’appaltatore di opera pubblica e credito del subappaltatore

Pubblicato il 03 marzo 2020

Pronuncia delle Sezioni Unite civili di Cassazione sulle modalità di soddisfacimento del credito del subappaltatore di opera pubblica nei confronti dell'appaltatore in caso di fallimento di quest'ultimo.

Con sentenza n. 5685 del 2 marzo 2020, la Suprema corte ha fornito precisazioni anche in merito alla possibilità o meno di attivazione del meccanismo delineato dall'art. 118, terzo comma, del Decreto legislativo n. 163/2006 che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore.

Ha così enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo di cui al menzionato art. 118 “deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis”.

Tale meccanismo, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie.

Conseguentemente:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus psicologo, domande entro il 14 novembre

11/11/2025

Esaurite le risorse per misura Transizione 5.0

10/11/2025

CCNL Logistica, trasporto merci Conflavoro - Interpretazione autentica del 4/11/2025

10/11/2025

CCNL Multiservizi Conflavoro - Interpretazione autentica del 4/11/2025

10/11/2025

Ccnl Logistica trasporto merci Conflavoro. Una tantum

10/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Una tantum

10/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy