Fallimento e debiti tributari. Responsabilità solidale del curatore congruamente motivata 
         Pubblicato il 28 luglio 2014
        
        Secondo i giudici di Cassazione – 
ordinanza n. 16373 del 17 luglio 2014 – nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria ritenga di affermare una 
responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento - debiti che siano maturati o meno nella pendenza della procedura fallimentare medesima - è tenuta ad 
indicare nell'atto di addebito le ragioni da cui scaturirebbe tale responsabilità per cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare.
Il curatore, ossia, deve essere messo nella condizione di 
esercitare il suo diritto di difesa anche adducendo, eventualmente, l'intervento determinante degli organi di controllo della procedura.