False comunicazioni sociali, pena maggiore per le società quotate

Pubblicato il 04 marzo 2015 L'ultima versione dell'emendamento governativo al disegno di legge “anticorruzione”, in discussione al Senato, prevede, a modifica dell'articolo 2621 del Codice civile, che la fattispecie delle false comunicazioni sociali venga sanzionata, per le società non quotate, con la pena da uno a cinque anni di reclusione.

Nel caso di condotte commesse nell'ambito di società quotate, invece, le false comunicazioni di cui all'articolo 2622 del Codice civile, verrebbero punite con la pena della reclusione da tre a otto anni.

In ogni caso, entrambe le pene sarebbero applicabili anche nelle ipotesi di informazioni, false o omesse, che riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità e non punibilità per particolare tenuità del fatto

Verrebbero, inoltre, introdotti l'articolo 2621-bis, ai sensi del quale si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti commessi nell'ambito di società non quotate siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, e l'articolo 2621-ter secondo cui, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice valuta anche se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis riguardino società che sono al di sotto dei limiti di fallibilità.

L'emendamento è stato trasmesso al ministro delle Riforme e dei Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e si prevede il suo deposito per il 4 marzo 2015.
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