Farmacie. Bonus per apparecchi di telemedicina: codice tributo

Pubblicato il 15 marzo 2022

Un contributo sotto forma di credito d'imposta è stato previsto - dal Dl n. 137/2020, articolo 19-septies - per le farmacie che sostengono le spese per l'acquisto o il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Il bonus è pari al 50% delle spese sostenute nel 2021, con un limite di 3mila euro per beneficiario.

La disciplina del contributo è contenuta nel decreto del Ministero della Salute del 30 ottobre 2021 (in G.U. del 15 dicembre 2021) e specifica che l’accesso al bonus è riservato alle farmacie che operano in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti.

Le spese ammesse all’agevolazione sono quelle relative a:

a) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;

b) dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;

c) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;

d) dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i  centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici  requisiti tecnici, professionali e strutturali;

e) dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Gli interessati dovevano presentare le apposite istanze entro il 31 dicembre 2021.

Bonus telemedicina per farmacie: codice tributo

Inoltre, si è specificato che il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 11 del 14 marzo 2022 ha istituito il seguente codice di tributo:

Si precisa che il modello F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero della salute.

Spetta al ministero della Salute trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio nel corso del mese precedente; compito dell’Agenzia, invece, è la verifica della corrispondenza dei dati, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero.

I beneficiari possono conoscere l’ammontare complessivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione accedendo al Cassetto fiscale attraverso i servizi telematici disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

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