Fatti non connessi ai doveri istituzionali P.a. non rimborsa spese legali

Pubblicato il 14 aprile 2017

Il rimborso delle spese legali, ex Legge n. 135/1997, sostenute dai dipendenti di amministrazioni statali coinvolti in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, è subordinato non solo all’esclusione della loro responsabilità ma, altresì, alla circostanza che i predetti giudizi siano promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali.

E’ quanto pronunciato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento - sentenza n. 126 del 10 aprile 2017 - respingendo il ricorso di un assistente di polizia giudiziaria, sottoposto a procedimento penale per i reati di abuso d’ufficio ed interruzione di pubblico servizio. L’esposizione a processo dell’agente penitenziario, era derivata dall'aver egli colloquiato con alcuni detenuti, in violazione di norme di legge e regolamento, asseritamente fomentando atti di protesta da parte dei medesimi.

A seguito delle pronunce di assoluzione per i suindicati reati, l’agente aveva chiesto all'Amministrazione giudiziaria il rimborso delle spese legali sostenute; rimborso tuttavia non accordato con provvedimento qui impugnato.

Il giudici amministrativi, rigettando dunque le censure del dipendente, confermano il diniego posto dall'Amministrazione, poiché, pur sussistendo in tal caso il presupposto dell’esclusione di responsabilità per avvenuta assoluzione del ricorrente, i fatti posti in essere da quest’ultimo - e che lo hanno portato in giudizio - non appaiono in diretta connessione con i fini specifici della p.a., né riconducibili all'ambito dei puntuali doveri istituzionali del dipendente.

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