Fattura elettronica, detrazione e compensazioni, tra le novità Iva per professionisti ed imprese

Pubblicato il 22 febbraio 2018

I provvedimenti di fine 2017 (Decreto fiscale e Legge di Bilancio) e il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (manovra di primavera) hanno portato diversi cambiamenti sul tema degli adempimenti Iva e sulla gestione dell’imposta. Pertanto, i contribuenti dovranno rivedere i processi per la gestione della stessa imposta attraverso un costante monitoraggio delle fatture (emesse e ricevute) per evitare errori e, di conseguenza, le sanzioni.

Le principali novità riguardano le modalità di trasmissione delle fatture che, come ormai noto, diventano elettroniche. Le imprese si dovranno adeguare ai nuovi obblighi anche se già da tempo la normativa prevede la necessità di garantire l’origine e l’integrità del contenuto sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche, dalla emissione alla conservazione.

Le nuove disposizioni (individuate nel decreto n. 50/2017) modificheranno le abitudini dei contribuenti i quanto stabiliscono nuovi requisiti per esercitare il diritto a detrazione, tematica affrontata ultimamente anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018.

L’esercizio del diritto di detrazione è vincolato alla esigibilità dell’imposta e al possesso della fattura del fornitore, e le imprese dovranno mettere in campo correttivi per evitare di sbagliare la determinazione della liquidazione periodica dell’imposta.

Sarà, ad esempio, importante individuare esattamente il momento di ricezione della fattura, che diventa fondamentale per tale adempimento.

Novità anche sul lato della dichiarazione Iva, in particolare con il quadro VH che va compilato solo se si devono inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Cambiano anche le istruzioni al quadro VF (acquisti), in quanto vengono ammesse in detrazione anche le fatture 2017 ricevute nello stesso anno, ma non registrate nel 2017. Si segnala, inoltre, la restrizione delle compensazioni nel modello F24 in caso di presenza di profili di rischio della compensazione e l’ulteriore riduzione dei limiti per l’obbligo del visto di conformità.

Sul fronte delle comunicazioni al Fisco, lo spesometro relativo al secondo semestre 2017, viene fatto slittare al 6 aprile 2018, con possibilità entro la stessa data di correggere il contenuto. L’adempimento diventa semestrale per opzione.

In materia di sanzioni, le principali novità sono la riduzione con effetto retroattivo delle sanzioni per chi tiene i registri Iva con aggiornamento solo informatico e, nel caso in cui il fornitore applichi un’aliquota Iva maggiore di quella dovuta, al cessionario/committente non sarà inibita la detrazione con sanzioni in misura fissa.

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