Fattura elettronica in campo sanitario. Assicurazioni senza dati del paziente

Pubblicato il 26 luglio 2019

L’Agenzia delle entrate risponde sull’obbligo di fatturazione nei confronti di un soggetto diverso dalla persona fisica che ha fruito della prestazione sanitaria.

La fattura al committente (intestatario della stessa), compagnia assicurativa, non deve contenere i dati “sensibili” dei pazienti.

Così, l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 307 del 24 luglio 2019.

Le prestazioni in ambito sanitario - si legge nella risposta - rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI.

Ciò, in particolare, quando tali operazioni siano effettuate:

Fattura elettronica in campo sanitario. Prestazioni a persone fisiche imputate a soggetti diversi

Nell’ipotesi di operazioni materialmente effettuate nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, va evidenziato che la disposizione di indicare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, non impone l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).

Per coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spiega l’Agenzia, le parti devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere.

Nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.

Nel caso esaminato:

  1. le fatture emesse nei confronti delle compagnie assicurative devono essere emesse in formato elettronico via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile;
  2. al contempo, al fine di garantire eventuali esigenze gestionali di dette compagnie, le parti possono comunque adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura (come ad esempio, numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata).

Le regole della fatturazione elettronica nelle prestazioni sanitarie

Nella risposta l’Agenzia sintetizza il quadro normativo per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;

b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI. Ciò, in particolare, quando tali operazioni siano effettuate:

  1. direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche (si pensi, ad esempio, alla locazione di apparecchiature o dispositivi medici tra soggetti passivi d’imposta);
  2.  materialmente nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo.
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