Fattura elettronica in ritardo, sanzioni ridotte fino al 30 settembre

Pubblicato il 28 settembre 2019

Per facilitare l’avvio del sistema obbligatorio di fatturazione elettronica sono state previste alcune agevolazioni nell’applicazione delle sanzioni per le operazioni effettuate fino al mese di settembre. 

L’articolo 10 del DL 119/2018, per favorire l’avvio del nuovo obbligo dal 1° gennaio 2019, ha previsto in via transitoria, per il primo semestre del 2019, quanto segue:

In sede di conversione in legge del Dl n. 119/2018, il suddetto periodo di attenuazione della sanzione per omessa fatturazione è stato esteso al 30 settembre 2019 con riferimento ai soli soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile.

Nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha poi ribadito che:

Di conseguenza, si applicheranno le sanzioni per ritardata emissione di fattura, ridotte dell’80%, ai contribuenti che entro il 16 novembre, fattureranno:

Cadendo il 16 novembre di sabato, si ricorda che gli adempimenti e i versamenti, anche se telematici, che scadono appunto di sabato o in un giorno festivo devono sempre essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Tale periodo di attenuazione delle sanzioni per tardiva emissione delle fatture elettroniche sta, quindi, per scadere: le fatture immediate riferite ad operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2019, dovranno essere emesse al più tardi entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui non venga rispettata tale data, si applicherà per intero la sanzione amministrativa prevista per l’omessa fatturazione.

Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, versando le sanzioni previste ridotte a 1/9 nel caso di perfezionamento entro 90 giorni dall’errore commesso (ex art. 13, Dlgs n. 472/1997).

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