Fattura errata senza sconto

Pubblicato il 18 febbraio 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 1607 del 25 gennaio 2008, stabilisce che non può essere portata in detrazione dal cessionario o dal committente l’Iva erroneamente addebitata in fattura dal cedente, in caso di cessione di beni, o dal prestatore, in caso di prestazioni di servizi. La decisione, che entra nel merito di una questione ampliamente dibattuta dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, parte dal caso di una società a cui era stata contestata dalla Guardia di finanza l’indebita detrazione dell’Iva addebitata in fattura da parte di un soggetto che le aveva ceduto materiali in disuso anche se la cessione di rottami (materiali in disuso) non è soggetta ad Iva. Resta irrisolto, per il momento, il problema delle modalità di recupero del tributo non dovuto da parte del cessionario o del committente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy