Fatturazione elettronica. Tra Faq e differimento temporaneo dell'invio

Pubblicato il 30 novembre 2018

Le fatture elettroniche e le note di variazione dei giorni 1 e 2 dicembre potranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio (Sdi) entro il 4 dicembre 2018.

Il differimento temporaneo dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche è comunicato con il provvedimento 29 novembre 2018 del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Fermo del Sistema di Interscambio e indisponibilità del portale “Fatture e Corrispettivi”

In previsione del consistente incremento del volume di informazioni che dovrà essere gestito dal Sistema di Interscambio per effetto dell’estensione, a partire dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti, il partner tecnologico Sogei Spa ha rappresentato la necessità di effettuare interventi sul Sistema di Interscambio che possano garantire, tra l’altro, un miglioramento dei livelli prestazionali in termini di gestione dei picchi di carico e di velocità di accesso ai dati e dei tempi di risposta. Per effettuare tali interventi è indispensabile prevedere un fermo del Sistema di Interscambio e l’indisponibilità dei servizi del portale “Fatture e Corrispettivi” nell’intera giornata del 1° dicembre 2018 con possibili ripercussioni anche nel 2 dicembre 2018.

Faq sulla fatturazione elettronica

Tra le faq pubblicate dalle Entrate sulla fatturazione elettronica, molte le risposte sulle deleghe degli intermediari.

È chiarita, ad esempio, la procedura corretta da adottare nell’ipotesi di presentazione del modello di conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica con le modalità previste per l'invio massivo o puntuale dei dati essenziali per l’attivazione delle deleghe (punto 4.3 del provvedimento del 5 novembre 2018):

La procedura può essere utilizzata anche per le deleghe già acquisite con modello approvato con il provvedimento del 13 giugno 2018 e non ancora presentate alla data del 5 novembre, salvo eventuali richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che continueranno ad essere gestite con le stesse modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento in questione.

Sul trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail, l'agenzia spiega che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

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