Fatturazione elettronica. FAQ Entrate su autofatture, partita Iva inesistente e Gruppo Iva

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Fatturazione elettronica. FAQ Entrate su autofatture, partita Iva inesistente e Gruppo Iva

Dopo il Videoforum del 12 novembre 2018 con il Sole 24Ore sul tema della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella sezione del proprio sito web, dedicata alle “Risposte alle domande più frequenti”, gli ultimi chiarimenti resi a seguito dei dubbi sollevati dai contribuenti.

Successivamente si è svolto a Roma un nuovo convegno, presso Confindustria, finalizzato ad un ulteriore confronto tra cittadini e Fisco sul tema.

Tra le risposte alla domande più frequenti sulla fatturazione elettronica pubblicate dall’Amministrazione finanziaria anche le seguenti.

Autofatture da omaggio e autoconsumo

L'Agenzia specifica che le autofatture da omaggio, da autoconsumo o relative ad operazioni destinate a finalità estranee all’attività dell’impresa debbono essere inviate in elettronico allo SdI (Sistema d’interscambio). Il codice «TD20 Autofattura» va, però, utilizzato solo per le autofatture di regolarizzazione; pertanto, ne deriva che le autofatture per omaggi, autoconsumo e simili vanno inviate al SdI con il codice «TD01 fattura».

Fattura verso una partita Iva inesistente o cessata

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva oppure un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del Dpr n. 633/72. Qualora, invece, la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata oppure un codice fiscale di un soggetto deceduto, ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Fattura per merce mai acquistata

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha previsto l’introduzione anche di disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, il cessionario, che riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta, potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.). Non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Fatture verso un Gruppo Iva

Alla luce del decreto di attuazione del 6 aprile 2018, l’emissione delle fatture verso un Gruppo Iva dovrebbe contenere, oltre all’indicazione della partita Iva di gruppo anche il codice fiscale della singola società che realizza l’operazione.

Il Gruppo destinatario di una fattura elettronica potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • il fornitore correttamente indica nell’Xml sia la partita Iva di gruppo che il codice fiscale della società che realizza l’operazione;

  • il fornitore indica nell’Xml la vecchia partita Iva della singola società;

  • il fornitore indica nell’Xml solo la nuova partita Iva del gruppo.

Nella prima ipotesi, il cessionario/committente non deve fare nulla, se non imputare la fattura nel sezionale del singolo componente del gruppo; mentre nelle due ipotesi successive, dovrà provvedere a integrare le fatture ricevute.

In particolare:

  • nel caso in cui il cedente indichi la vecchia partita Iva cessata, il Sdi non la scarta e la consegna al destinatario e il cessionario/committente integrerà la fattura, con un nuovo documento collegato al precedente, indicando la nuova partita Iva e il codice fiscale della società che ha realizzato l’operazione;
  • nel caso in cui nell’Xml compaia solo la nuova partita del gruppo, analogamente, il destinatario dovrà integrare con il codice fiscale della società che ha realizzato l’operazione.

Forfetari e minimi senza obbligo di conservazione della fattura elettronica

I soggetti che adottano il regime dei minimi e quelli che adottano il regime forfettario sono esclusi dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, ai sensi della Legge di Bilancio per l’anno 2018.

Dal 1° gennaio 2019, quindi, tali soggetti saranno esonerati dall'emissione della fattura elettronica, ma lo stesso esonero non interessa anche i loro fornitori, che dovranno invece emettere fattura elettronica rispettando il formato e il contenuto previsto per qualsiasi altro tipo di e-fattura.

Con una Faq, l’Agenzia specifica che per i soggetti minimi e forfettari non sussiste alcun obbligo nemmeno sul fronte del ciclo passivo, non essendo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti.

Per tali soggetti, quindi, la differenza principale rispetto alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti passivi riguarda gli elementi necessari per il recapito della fattura stessa.

Infatti, per recapitare correttamente la fattura elettronica, generalmente nella fattura deve essere indicato il codice destinatario oppure un indirizzo Pec. Nel caso in cui la fattura è emessa nei confronti di un contribuente minimo o forfetario, invece, la fattura non deve contenere né il codice destinatario né la Pec del cliente. Secondo l’Agenzia è necessario solo un codice convenzionale di sette zeri da inserire al posto del codice destinatario. Tale codice consente allo SdI di recapitare la fattura elettronica al minimo/forfettario mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore un duplicato informatico della fattura (sempre nella sua area riservata). Il cedente/prestatore, inoltre, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al cessionario/committente, per vie diverse dal Sistema di Interscambio, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella suddetta area riservata.

Unico Registro sezionale Iva

Dal gennaio 2019 si continuerà a ricevere inevitabilmente anche fatture analogiche, per esempio proprio dai contribuenti minimi e forfetari, dai soggetti non residenti e non stabiliti e da quelli non identificati, che si andranno ad affiancare a quelle elettroniche.

In questi casi di ricezione mista (elettronica e analogica) non è necessario istituire diversi sezionali dei registri Iva, per registrare i documenti analogici con una numerazione differente rispetto alle fatture elettroniche. Per tale ragione dal 24 ottobre 2018 è stata abolita la registrazione “in ordine progressivo” delle fatture passive e delle autofatture nel registro Iva degli acquisti.

Fatturazione elettronica nei subappalti pubblici

Assonime con la circolare n. 24 del 2018 affronta gli aspetti tipici della fatturazione elettronica per le prestazioni rese dai subappaltatori e dai subcontraenti.

L’Associazione ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha anticipato, al 1° luglio scorso, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per le operazioni effettuate da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro dei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con un'Amministrazione pubblica.

Con il documento in oggetto Assonime illustra l'ambito applicativo delle disposizioni relative alla fatturazione elettronica delle operazioni effettuate in esecuzione di tali contratti, anche alla luce delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E e n. 13/E del 2018.

Inoltre, l’Associazione dà anche notizia delle ulteriori iniziative che la stessa Agenzia ha adottato successivamente alla pubblicazione della propria circolare n. 17/2018 per semplificare l'obbligo della fatturazione elettronica da parte dei soggetti Iva.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 novembre 2018 - Fatturazione elettronica. Entrate su detrazione Iva e reverse charge interno – Moscioni

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