Fatture emesse per ottenere credito, poi annullate: mendacio bancario

Pubblicato il 08 agosto 2018

La Cassazione ha confermato la condanna per il reato di mendacio bancario impartita agli amministratori e legali rappresentanti di una Srl accusati di aver fornito dolosamente a varie banche, al fine di ottenere concessioni di credito per l’azienda, notizie e dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da essi amministrata.

Nel dettaglio, era stato loro contestato di aver presentato agli istituti di credito cinque fatture, per un importo complessivo di oltre un milione di euro, poco dopo annullate da note di credito e successivamente di nuovo emesse per accedere ancora al credito bancario.

In detto contesto, i giudici di merito avevano ritenuto che la presentazione alla banca di questi documenti contabili - nei quali era esposta l’esistenza di crediti commerciali di cui invece la società non era titolare - si traducesse in una comunicazione, alla banca, di notizie false sulla situazione economica della società, al fine di ottenere l’anticipazione degli importi esposti nelle fatture, ovvero concessioni di credito.

Mendacio: reato di pericolo che punisce notizie o dati falsi per ottenere credito

Nel convalidare queste conclusioni, la Suprema corte, con sentenza n. 38133 del 7 agosto 2018, ha ribadito quanto già affermato in sede di legittimità in tema di reato di cui agli articoli 110 e 137, comma 1bis, del Decreto legislativo n. 385/1993 (mendacio bancario).

Detto reato – è stato precisato – poiché sanziona la violazione dell’obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di crediti, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito medesimo, assicurando una tutela anticipata della correttezza e lealtà nei rapporti intercorrenti tra agente e banca, ha natura di reato di pericolo.

Per la Corte, inoltre, perché lo stesso possa dirsi configurato non è necessario che il mendacio riguardi la complessiva situazione patrimoniale dell’azienda, atteso che la previsione in esame persegue chi fornisce dolosamente notizie o dati falsi, senza precisare il veicolo attraverso il quale tali dati o notizie vengano forniti alle banche, e non è nemmeno richiesto che l’informazione sia completa su ogni aspetto della vita della società.

In definitiva, è stata confermata la sentenza con cui i giudici di merito avevano condannato gli amministratori alla pena di 5mila euro di ammenda ciascuno.

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