Fatture false, niente concorso emittente/utilizzatore

Pubblicato il 25 agosto 2016

Il risparmio di imposta realizzato con emissione di fatture false è riferibile solo all’utilizzatore con esclusione, per espressa previsione normativa, del concorso tra lo stesso e l'emittente. Ciò poiché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti è funzionale all’evasione di terzi (solo per questi ha rilevanza l’imposta evasa); mentre, per l’emittente il profitto è rappresentato dal compenso per eseguire il delitto e non dall’imposta risparmiata dagli utilizzatori.

Non si tratta di illecito plurisoggettivo

Nell'accogliere il ricorso di un imputato nell'ambito del reato di emissione di fatture false, la Cassazione chiarisce che non si tratta di illecito plurisoggettivo:

Dunque, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore del profitto conseguito dall'utilizzatore.

Così la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35459 depositata il 24 agosto 2016.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy