Fatture tardive. La sanzione distingue tra formale e meramente formale

Pubblicato il 17 dicembre 2019

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 528 del 16 dicembre 2019, si occupa delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura per prestazioni di servizi.

L’invio a SdI della fattura oltre il dodicesimo giorno dalla data di effettuazione dell’operazione, anche se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo resta violazione “formale” e non violazione “meramente formale”.

Ciò perché rientra tra le "inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale".

Richiamando la circolare n. 11/E/2019, l’Agenzia ribadisce, infatti, che se la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, rientra tra le violazioni c.d. formali, ovvero tra le "inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale".

Si applica, al caso, la sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 6 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo" (comma 1, ultimo periodo), per ciascuna operazione tardivamente documentata, restando salva la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.

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