IVA non detratta: senza registrazione delle fatture il diritto è perso

Pubblicato il 18 aprile 2025

L’Agenzia delle Entrate conferma un orientamento piuttosto severo con risposta n. 115 del 17 aprile 2022: se le fatture d’acquisto non vengono registrate entro i termini stabiliti dalla legge, il contribuente non può più recuperare l’IVA.

Quesito presentato dal contribuente

Una società ha ricevuto nel 2023 alcune fatture di acquisto con IVA detraibile, ma:

La società chiede:

Riferimenti normativi e di prassi

In base all’art. 19, DPR n. 633/1972, il diritto alla detrazione nasce quando l’IVA diventa esigibile e va esercitato entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è sorto.

Mentre l’art. 25, comma 1, afferma che la fattura deve essere registrata entro la scadenza per la dichiarazione annuale dell’anno di ricezione.

A seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legge n. 50/2017, che ha riscritto le regole sulla detrazione dell’IVA, la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 aveva aperto una possibilità: se un contribuente, pur avendo ricevuto la fattura nei termini, non aveva esercitato il diritto alla detrazione, poteva comunque rimediare tramite una dichiarazione integrativa, purché non fossero trascorsi cinque anni dalla presentazione della dichiarazione originaria.

Tuttavia, la circolare precisava anche che rimane applicabile la sanzione per chi non rispetta l’obbligo di registrazione delle fatture nei registri IVA entro la scadenza per l’invio della dichiarazione annuale, come stabilito dall’art. 25 del DPR n. 633/1972.

In una successiva risposta a interpello (n. 479 del 18 dicembre 2023), l’Agenzia ha chiarito che la dichiarazione integrativa può essere utilizzata solo quando il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato correttamente la fattura, ha dimenticato di portare in detrazione l’IVA per un semplice errore.

Il principio: senza registrazione, il diritto alla detrazione è perso

Nella risposta all’interpello n. 115 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come, nel caso in questione, l’azienda ha ricevuto le fatture nel 2023, ma non le ha mai registrate. Di conseguenza, non può più recuperare l’IVA attraverso una dichiarazione integrativa. Questo strumento serve solo per correggere errori formali o dimenticanze su fatture che però erano già state correttamente registrate.

Al contrario, sebbene il contribuente fosse in possesso delle fatture d’acquisto, il mancato adempimento della registrazione non può essere considerato un errore significativo e determinante tale da legittimare la correzione della dichiarazione.       

La possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa - lo strumento che permette di correggere errori o omissioni - è valida solo se le fatture erano già state annotate correttamente nei tempi previsti. In caso contrario, il recupero dell’imposta non è consentito.

Sanzioni

Inoltre, la violazione della disposizione sulla registrazione comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che va da 250 a 2.000 euro, purché la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta.

In ogni caso, è possibile ridurre la sanzione attraverso il ravvedimento operoso, come stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Smart working: mancata informativa, stop al DURC per benefici normativi e contributivi

04/05/2026

Lavoro, salario giusto e rider: nuove regole e tutele

04/05/2026

Appalti pubblici: illegittimo il criterio premiale regionale sul salario minimo

04/05/2026

Esenzione IRPEF pensioni vittime del dovere: chiarimenti dall'Inps

04/05/2026

Piano Casa del Governo, spinta all’housing sociale e investimenti privati

04/05/2026

Fondo Futuro Lazio 2026: prestiti a tasso zero per professionisti e microimprese

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy