Favoreggiamento escluso senza ingiusto profitto

Pubblicato il 01 dicembre 2016

La Corte di legittimità ha annullato la condanna per favoreggiamento nella permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, impartita dai giudici di merito ad un uomo che aveva sublocato, appunto a dei clandestini, un appartamento dallo stesso preso in affitto nello svolgimento della sua attività di intermediazione immobiliare.

L’imputato aveva avanzato ricorso in cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la presenza di vizi nella motivazione con particolare riferimento alla sussistenza del dolo specifico di ingiusto profitto, richiesto per la configurazione del reato contestato.

La prova – aveva dedotto il ricorrente - era stata ritenuta raggiunta sulla base di elementi irrilevanti ovvero a seguito di valutazioni prive di base fattuale.

Sublocazione a clandestini

La Suprema corte – sentenza n. 50665 del 29 novembre 2016 - ha aderito a dette doglianze rilevando come fosse evidente, nella decisione impugnata, l’apoditticità del giudizio ivi espresso con riferimento alla incongruità del canone di locazione.

Per la Corte, nella specie, il margine di profitto della sublocazione non era apparso così ampio da esimere i giudici di merito dall’ancorare la valutazione ad un serio accertamento sul valore effettivamente attribuito dal mercato all’affitto dell’appartamento in oggetto.

Risultava, inoltre, “ingiustificatamente svalutata” dai giudici di merito, la circostanza che i precedenti contratti di sublocazione erano stati stipulati con extracomunitari regolari, circostanza dalla quale doveva, per contro, desumersi il difetto del presupposto dello sfruttamento della condizione di irregolarità.

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