Fecondazione, decide il medico

Pubblicato il 09 maggio 2009

La Consulta ha depositato ieri la sentenza n. 151, con la quale è stata dichiarata, in materia di procreazione medicalmente assistita, l'illegittimità dell'articolo 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” e dell'articolo 14, comma 3, “nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”. La previsione secondo cui possono prodursi non più di tre embrioni alla volta, da impiantare contemporaneamente, violerebbe, infatti, l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili, sia sotto il profilo del pregiudizio alla salute della donna e del feto.

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