Ferie annuali

Pubblicato il 27 giugno 2016

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Si ricorda che tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita ad alcune specifiche categorie, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il suddetto minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che i datori di lavoro devono effettuare entro il 20 agosto 2016 il versamento dei contributi all’INPS per le ferie maturate dai lavoratori nel 2014 e non godute entro il 30 giugno 2016.

Inoltre, alla luce della risposta dell’interpello n. 20/2016 del Ministero del Lavoro, si rammenta che, i lavoratori che fruiscono dei permessi per assistere i disabili in condizione di gravità, ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, possono chiedere la sospensione del godimento delle ferie e la fruizione dei permessi in questione anche durante le ferie programmate o il c.d. fermo produttivo, qualora la necessità di assistenza del disabile si presenti proprio durante detto periodo e sia indifferibile.

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