Permesso 104 Ferie differibili

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Permesso 104 Ferie differibili

I datori di lavoro, in ragione delle esigenze produttive, possono prevedere:

  • una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori in forza;
  • la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato in ragione della sospensione totale o parziale dell’attività produttiva.

In virtù di quanto sopra la CGIL ha chiesto al Ministero del Lavoro se nei suddetti periodi può essere negata la fruizione dei giorni di permesso mensile riconosciuti, ai sensi della Legge n. 104/1992, per assistere i portatori di handicap grave.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la risposta all’interpello n. 20 del 20 maggio 2016 ha specificato che nel caso di specie deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali.

In definitiva, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, il datore di lavoro non può negare la fruizione del permesso in questione che, quindi, comporterà la sospensione del godimento delle ferie del lavoratore.

Con la risposta all’interpello n. 20/2016, tuttavia, il Ministero ritiene che sussista la possibilità datoriale di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza, facendo un richiamo all’art. 33, comma 7 bis, Legge n. 104/1992.

Invero, il comma citato è relativo alla decadenza dal diritto alla fruizioni dei permessi mensili ed alla relativa responsabilità disciplinare, qualora il datore o l’INPS accertino il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto.

Ebbene in merito è da sottolineare che, non sussistendo più l’obbligo di continuità ed esclusività dell’assistenza, dal testo letterale della norma appare evidente che i requisiti per poter fruire dei permessi ex lege 104/92 sono i seguenti:

  1. il soggetto da assistere deve essere stato riconosciuto portatore di handicap grave;
  2. il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno.

Quindi, in definitiva, la decadenza dal diritto e la responsabilità disciplinare di cui al citato comma 7 bis, saranno applicabili solo nel caso in cui il lavoratore goda dei permessi per assistere il disabile quando questi sia ricoverato a tempo pieno, oppure abbia perso il riconoscimento di portatore di handicap in condizioni di gravità.

Alla luce di quanto illustrato forse sarebbe il caso che il Ministero del Lavoro chiarisca quali verifiche potrebbe fare il datore di lavoro, atteso che adesso sussiste anche il principio di c.d. accudienza indiretta in forza del quale l’attività di assistenza non deve necessariamente richiede la presenza del disabile, ma può anche essere di supporto per il medesimo (come nel caso di prenotazione e ritiro di esami clinici).

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 16 maggio 2016 - Unioni civili Permessi e congedi estensibili – Schiavone

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