Con sentenza n. 374 pubblicata il 17 gennaio 2026, la Corte d’Appello di Brescia – Sezione Lavoro ha respinto l’appello proposto da un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata, confermando la decisione del Tribunale che aveva riqualificato il recesso da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento della sola indennità sostitutiva del preavviso.
La pronuncia chiarisce i limiti della giustificazione dell’assenza fondata su ferie arretrate, l’onere probatorio gravante sul lavoratore e le condizioni di applicabilità dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
Il lavoratore era stato licenziato per assenza ingiustificata.
Nell'impugnare il recesso, egli aveva sostenuto di essersi assentato per fruire di ferie arretrate con il consenso del datore di lavoro e, in subordine, di avere legittimamente sospeso la prestazione lavorativa in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni e dell’elevato monte ferie non goduto.
Il Tribunale di Brescia, pur escludendo la giusta causa, aveva ritenuto provata l’assenza ingiustificata e, in applicazione del CCNL metalmeccanici, aveva qualificato il recesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo esclusivamente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Da qui il gravame dell'ex dipendente.
La Corte d’Appello ha ribadito che, una volta accertata l’assenza nella sua oggettività, spetta al lavoratore dimostrare l’esistenza di una causa giustificativa.
Nel caso esaminato, il lavoratore si era limitato ad allegare genericamente il “consenso” o il “beneplacito” del datore di lavoro alla fruizione delle ferie, senza indicare tempi, modalità e interlocutori dell’accordo e senza formulare istanze istruttorie idonee.
In tale contesto, i giudici hanno escluso l’operatività del principio di non contestazione, precisando che l’onere di contestazione specifica da parte del datore di lavoro presuppone allegazioni altrettanto specifiche da parte del lavoratore.
Quanto alle ferie arretrate, la Corte ha chiarito che l’obbligo datoriale di consentirne il godimento non implica automaticamente il consenso alla fruizione immediata e integrale delle stesse, dovendo sempre tenersi conto delle esigenze organizzative aziendali.
Nella specie, la documentazione prodotta dimostrava, al più, la concessione di un numero limitato di giorni di ferie, insufficiente a giustificare l’assenza prolungata.
Particolare rilievo assume il passaggio dedicato all’art. 1460 cod. civ..
La Corte di secondo grado ha ricordato che l’inadempimento datoriale non legittima automaticamente il rifiuto della prestazione lavorativa, poiché tale rifiuto deve risultare conforme a buona fede, valutata alla luce delle circostanze concrete.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro era caratterizzato da una gestione atipica e protratta nel tempo, anche in ragione del vincolo di parentela tra le parti.
Per anni il lavoratore aveva accettato pagamenti parziali delle retribuzioni e il differimento del godimento di ferie e TFR, contribuendo alla formazione dell’assetto negoziale di fatto. In tale contesto, l’improvvisa sospensione della prestazione non è stata ritenuta coerente con il principio di buona fede.
Accertata la sussistenza dell’illecito disciplinare, la Corte ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento, richiamando il principio secondo cui il motivo illecito deve essere unico e determinante ai fini della nullità del recesso.
L’appello è stato quindi integralmente rigettato, con conferma della decisione di primo grado e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".