Fermo amministrativo, cancellazione solo con pagamento integrale

Pubblicato il 28 novembre 2015

L'agente della Riscossione Equitalia, con la circolare n. 98/2015, offre alcune importanti indicazioni operative in merito alle novità apportate dal Dlgs n. 159/2015 in materia di semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

I chiarimenti di Equitalia: fermo amministrativo

In primo luogo, Equitalia conferma ai propri uffici  che a decorrere dal 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs), la concessione di nuove dilazioni e il contestuale pagamento della prima rata non consentono più la rimozione del fermo amministrativo già disposto sul veicolo di proprietà del debitore, impedendone così ancora la sua circolazione. La cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo potrà avvenire solo dopo il pagamento integrale del debito.

Cartelle Pec

Un'altra precisazione riguarda la novità prevista dal Dlgs 159/2015 sulla notifica via Pec delle cartelle di pagamento. Si tratta, al momento, di una possibilità sperimentale che diverrà obbligatoria a partire dal 1° giugno 2016 per quanto riguarda le notifiche ad imprese individuali, società e professionisti. Per il suddetto motivo, gli agenti della riscossione dovranno estrarre gli indirizzi di posta certificata dei destinatari dall'indice nazionale Ini-Pec. L’operazione potrà essere consentita anche in forma massiva.

Nella circolare n. 98, Equitalia informa le divisioni territoriali che “sono già stati avviati i primi contatti con Infocamere per gli approfondimenti necessari e per condividere i possibili flussi di comunicazione e, più in generale, le modalità operative”.

Accertamento esecutivo

L'accertamento divenuto definitivo per inerzia del contribuente diventa immediatamente esecutivo. Dal 22 ottobre 2015, infatti, per tale tipologia di atti non si applica più la sospensione legale di 180 giorni, calcolati a partire dall'affidamento in carico a Equitalia della posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, ora – effettuati i necessari adeguamenti informatici ai flussi di carico - a partire dal 61° giorno successivo alla notifica dell'avviso, l'agente della riscossione può avviare l'azione di recupero.

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