Fermo auto da riscossione coattiva, nessun esonero per il bollo

Pubblicato il 06 novembre 2018

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di legittimità a lei sottoposta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli per quanto concerne l’articolo 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).

La norma in esame - censurata in quanto ritenuta violare gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione - stabilisce che, con riferimento ai titoli per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplichi effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario.

Secondo questa disposizione, quindi, il fermo del veicolo imposto dall’Agenzia della riscossione per i debiti non pagati dal contribuente non esonera il proprietario dal pagamento del bollo auto.

Consulta: questione infondata

Con sentenza n. 192 del 5 novembre 2018, la Consulta ha concluso rilevando che l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione, non sarebbe in contrasto con la esenzione dal tributo nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria prevista, in via di eccezione, dal Decreto legge n. 953/1982.

Detta esclusione, per contro, rientrerebbe nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo.

Da qui la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in esame.

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