Fermo il modello Iva TR 2009, ma aggiornate le istruzioni per la sua compilazione

Pubblicato il 19 marzo 2010

Con provvedimento 18 marzo 2010 il direttore delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello IVA TR – fermo restando il modello da utilizzare che rimane quello approvato lo scorso anno (19/03/2009) – per la richiesta di rimborso o per l’utilizzazione in compensazione del credito Iva trimestrale.

Le istruzioni recepiscono le novità in materia di compensazione Iva che sono state introdotte con il Decreto legge n. 78/2009 (articolo 10) e le nuove regole sulla territorialità dell’imposta in vigore dal 1° gennaio 2010.

Pertanto, si specifica che la compensazione orizzontale che superi l’importo dei 10mila euro è consentita solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Quindi per chi presenta la richiesta di rimborso entro il 16 aprile, la prima compensazione trimestrale del 2010 si potrà fare dal 16 maggio prossimo. Il modello va, infatti, presentato entro la fine del mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri e deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica. Il nuovo modello non contiene lo spazio per apporre il visto di conformità, nel caso di compensazioni superiori ai 15mila euro. L’agenzia delle Entrate, con circolare 1/2010, ha specificato che l’attestazione non è richiesta, dato che il visto di conformità è previsto soltanto nelle dichiarazioni.

Nel caso di soggetti non residenti identificati in Italia, il modello deve essere trasmesso all’agenzia delle Entrate di Pescara e deve contenere anche il codice identificativo rilasciato dal proprio Stato.

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